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09/10/2021
Cos'è il green pass e come ottenerlo

Cos'è il green pass e come ottenerlo

Il Green Pass è una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità. Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. È quanto prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021.

Come ottenerlo:

In farmacia è necessaria solo la tessera sanitaria in corso di validità e stamperemo il vostro Green Pass o lo invieremo via e-mail.

Online le possibilità sono molte:
  • Con la tessera sanitaria inserendo i dati qui.
  • Con lo Spid mettendolo qui.
  • Scaricando l'app Immuni ed inserendo i codici che sono stati inviati via mail o sms o se non li avete ricevuti potete  inserire qui i dati e ricavare AUTHCODE da riscrivere dentro Immuni.
  • Scaricando  l'applicazione Io.
  • Con il fascicolo sanitario elettronico qui.

Quando viene rilasciato il green pass?

  • se è stata effettuata la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
  • se si è negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
  • se si è guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

A cosa serve il Green Pass?

  • partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
  • accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri
  • spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione"
  • accedere ai seguenti servizi e attività:
  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.
  • per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
  • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
  • L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
per accedere a scuole e università:
  • chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L’obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
  • il personale, gli studenti e chiunque accede alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.

L’obbligo di green pass per l’accesso a scuole e università resta in vigore fino al 31 dicembre 2021 (Decreto legge 10 settembre 2021, n. 122: apre una nuova finestra: apre una nuova finestra).
Il Green Pass è verificato mediante una App  gratuita Verifica C19.


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